Rinnovo del CCNL farmacia privata 22 Settembre 2021 – Posted in: News – Tags: , , , ,

22 settembre 2021

avv. Augusto Vacca e avv. Giuseppe Lucchese

Il 7 settembre 2021 FEDERFARMA, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL hanno sottoscritto un’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle farmacie private concluso il 26.5.2009 e, in parte, già modificato nel 2011.

L’ipotesi di accordo raggiunta dovrà essere sottoposta agli organi deliberanti delle rispettive associazioni sindacali per l’approvazione definitiva.

Le parti sociali si sono impegnate, all’esito dell’approvazione, a formalizzare il testo definitivo dell’accordo di rinnovo del CCNL entro il 31.12.2021. Il nuovo contratto collettivo sarò efficace fino al 31 agosto 2024 e si intenderà rinnovato tacitamente di anno in anno, finché non ne sarà data disdetta da una delle parti stipulanti almeno 6 mesi prima della scadenza.

In caso di disdetta, il CCNL continuerà comunque a produrre i suoi effetti fino alla data di stipula del successivo accordo di rinnovo.

Di seguito le principali novità:

RETRIBUZIONI E COMPENSI

  • A decorrere dal 1° novembre 2021, è previsto un aumento di € 80 sulla paga base commisurato al 1° livello di inquadramento.
  • In via sperimentale ed al fine di incentivare il personale dipendente0 ad espletare le vaccinazioni per il contrasto al Covid-19, è previsto un compenso aggiuntivo non inferiore a € 2 lordi per ogni vaccinazione effettuata dal farmacista; in alternativa, il farmacista potrà optare per un compenso forfettario annuale pari a € 200 lordi.

WELFARE CONTRATTUALE

  • È previsto un sistema di prestazioni sanitarie integrative del servizio sanitario nazionale per tutti i dipendenti di farmacie private assunti con contratto a tempo indeterminato, anche part-time. Il sistema sarà finanziato con un contributo, decorrente dal 1° novembre 2021, a carico del datore di lavoro pari a € 13 mensili, per dodici mensilità, non computabile nella retribuzione utile per il calcolo del TFR. L’assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dal 1° gennaio 2022 secondo le modalità di erogazione che le parti dovranno individuare; in mancanza, il contributo mensile di € 13 dovrà essere erogato come E.D.R. (ossia come elemento distinto della retribuzione).

Il datore di lavoro che ometta il versamento del contributo secondo le modalità indicate dovrà corrispondere ai dipendenti, fermo l’obbligo di garantire le prestazioni sanitarie, un importo non assorbibile pari a € 25 per 14 mensilità, nonché il risarcimento dei danni.

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

  • Con decorrenza dal 1° novembre 2021, la categoria dei Quadri è articolata nelle seguenti tre aree professionali, pur ricomprendendo mansioni tutte ugualmente esigibili:

Area Q1 – Direttore Responsabile;

Area Q2 – Farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico-professionali, attestate anche dalla proficua          partecipazione a corsi di formazione, e svolga un o più delle seguenti mansioni: attività di gestione di uno specifico settore o area (ad esempio, la telemedicina, la diagnostica di prima istanza, etc.) istituiti all’interno della Farmacia dei Servizi, quando venga esercitata con responsabilità piena ed autonoma; responsabile del coordinamento dei servizi nella farmacie organizzate per svolgere una pluralità di servizi;

Area Q3 – Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.

PERMESSI RETRIBUITI

  • Per i lavoratori assunti dal 1° novembre 2021 dai titolari di farmacie fino a 40 dipendenti, le 40 ore di permesso aggiuntive rispetto ai permessi derivanti dall’abolizione delle ex festività nazionali, verranno riconosciute in misura pari al 50% decorsi 3 anni dall’assunzione e in misura pari al 100% decorsi 6 anni dall’assunzione. Per il calcolo degli anni di servizio, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie.