PNRR e attuazione delle misure di sostegno a favore del settore turistico – D.L. 6.11.2021, n. 152 22 Novembre 2021 – Posted in: News – Tags: decretolegge, PNRR, sostegno, turismo
avv. Augusto Vacca e avv. Silvia Sulli
Il 6 novembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il decreto-legge n. 152/2021 approvato, in pari data, dal Consiglio dei Ministri al fine di dare attuazione ad alcuni dei più significativi obiettivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Il decreto legge è entrato in vigore a decorrere dal 7 novembre 2021.
Gli articoli da 1 a 4 disciplinano le tanto attese misure di sostegno a favore del settore turistico, uno dei più colpiti in assoluto a seguito della pandemia di Covid-19.
Di seguito, si riporta una sintesi delle principali caratteristiche che contraddistinguono tali misure, sebbene le medesime potrebbero essere ancora soggette a parziali modifiche nel corso dell’iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge.
- Misure in favore delle imprese turistiche – la platea dei potenziali beneficiari
Il D.L. n. 152/2021 disciplina tre diverse misure agevolative per il rilancio del settore turistico:
- un contributo a fondo perduto ed un ulteriore contributo sotto forma di credito di imposta in attuazione della linea progettuale “Miglioramento di infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del tax credit”, prevista dalla Misura M1C3 – Investimento 4.2.1 del PNRR (art. 1);
- la concessione di garanzie a condizioni di favore per i finanziamenti destinati al settore turistico in attuazione della linea progettuale “Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI del turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di garanzia per le PMI)”, prevista dalla Misura M1C3 – Investimento 4.2.4 del PNRR (art. 2);
- un contributo diretto alla spesa e concessione di finanziamenti agevolati in attuazione della linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, prevista dalla Misura M1C3 – Investimento 4.2.5 del PNRR (art. 3).
La platea dei potenziali beneficiari annovera:
- imprese alberghiere;
- strutture che svolgono attività agrituristiche;
- strutture ricettive all’aria aperta;
- imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
- stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici e parchi tematici.
La misura di cui alla superiore lettera B) può riguardare anche i “giovani fino a 35 anni d’età che intendono avviare un’attività nel settore turistico” (art. 2, comma 1), sebbene non abbiano ancora provveduto a costituire alcuna tipologia d’impresa a ciò destinata.
Ma vediamo in sintesi le caratteristiche di ognuna di tali misure.
1.2 Contributo a fondo perduto e credito d’imposta
Il contributo a fondo perduto ed il credito d’imposta sono riconosciuti in relazione alle spese effettivamente sostenute, incluso il servizio di progettazione, per uno o più dei seguenti interventi, a condizione che vengano realizzati nel periodo compreso tra il 7 novembre 2021 e il 31 dicembre 2024:
(i) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
(ii) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
(iii) interventi edilizi funzionali alla esecuzione degli interventi di cui ai precedenti punti (i) e (ii);
(iv) costruzione di piscine termali e acquisizione di attrezzatture e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali;
(v) spese per la digitalizzazione.
Il contributo a fondo perduto non può essere superiore al 50% delle spese sostenute e, comunque, al limite di € 40.000 incrementabile sino ad un massimo di € 100.000 come segue:
- fino a ulteriori € 30.000, qualora l’intervento o gli interventi prevedano una quota di spese per la digitalizzazione e l’innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% del totale;
- fino a ulteriori € 20.000, qualora l’impresa beneficiaria possieda i requisiti previsti dalla legge (art. 53 del D.Lgs. 11.4.2006, n. 198) per l’imprenditoria femminile ovvero sia posseduta e amministrata in misura preponderante da giovani, intendendosi per tali “le persone con età compresa trai 18 anni e i 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda”;
- fino a ulteriori € 10.000, qualora l’impresa beneficiaria abbia la sede operativa nei territori di una delle seguenti regioni del centro-sud Italia: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di richiedere un’anticipazione non superiore al 30% a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui l’intervento è stato realizzato, è cedibile a terzi in tutto o in parte con facoltà di successiva cessione anche a banche ed intermediari finanziari e può raggiungere fino all’80% delle spese ammissibili.
Il credito d’imposta ed il contributo a fondo perduto sono:
- cumulabili tra loro a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto per gli interventi, ma non sono “cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi”;
- concessi sino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine cronologico delle domande;
- spettano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime c.d. “de minimis” (cfr. il regolamento UE n. 1407/2013 del 18.12.2013 della Commissione europea relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come modificato dalla comunicazione del 19.3.2020, C (2020) 1863 recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19).
Per la parte di spese ammissibili non coperte dal credito d’imposta e dal contributo a fondo perduto è possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato del c.d. “Fondo nazionale per l’efficienza energetica” (cfr. decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22.12.2017), purché almeno il 50% di tali spese “sia dedicato agli interventi di riqualificazione energetica”.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 152/2021, il Ministero del turismo dovrà pubblicare un avviso contenente le modalità applicative per l‘erogazione degli incentivi in questione.
1.3 Garanzie per i finanziamenti destinati al settore turistico
È prevista l’istituzione, nell’ambito del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”, di una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie a sostegno dei finanziamenti destinati alla realizzazione di “interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale”.
Sono ammesse a richiedere la garanzia le imprese beneficiarie con un numero di dipendenti non superiore a 499, nonché i giovani fino a 35 anni d’età che intendano avviare un’attività nel settore turistico.
La garanzia è concessa a titolo gratuito e l’importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è di 5 milioni di euro.
La percentuale di copertura della garanzia diretta è determinata ai sensi della normativa emergenziale (cfr. art. 13, comma 1, D.L. 8.4.2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5.6.2020) e, dopo la scadenza di tale normativa, è stabilita nella misura massima del 70% dell’ammontare di ciascuna operazione, incrementabile sino all’80% al ricorrere di determinate condizioni.
La garanzia potrà essere richiesta anche da quelle imprese beneficiarie che presentino delle esposizioni problematiche verso il sistema bancario, nonché a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell’impresa beneficiaria, a condizione che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dello stock di debito esistente.
Fatte salve le regole speciali previste per la “Sezione Speciale Turismo”, il D.L. n. 152/2021 rinvia alle regole generali di funzionamento del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31.5.1999, n. 248).
1.4 Contributo diretto alla spesa e finanziamento agevolato
È prevista la concessione, in favore delle imprese beneficiarie di cui sopra, incluse quelle proprietarie degli immobili strumentali in cui viene esercitata l’attività, di contributi diretti alla spesa per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro, purché realizzati entro il 31.12.2025.
Il contributo diretto alla spesa è concedibile nella misura massima del 35% delle spese e dei costi ammissibili, con una riserva del 50% dedicata agli interventi di riqualificazione energetica.
Per la copertura della quota di investimenti non assistita dal contributo diretto alla spesa e in combinazione con esso, le imprese beneficiarie possono richiedere al “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo” la concessione di finanziamenti agevolati con durata fino a 15 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento massimo di 36 mesi, anche in aggiunta a eventuali finanziamenti bancari, di pari importo e durata, concessi a condizioni di mercato.
Il contributo diretto alla spesa e il finanziamento agevolato non sono cumulabili con le agevolazioni descritte nel paragrafo 1.2 e, comunque, con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e, in ogni caso, spettano nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea sul regime c.d. “de minimis” e sugli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 152/2021, il Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dovrà adottare un decreto contenente le regole attuative e le procedure per la concessione degli incentivi in questione.
2 Misura specifica per le agenzie di viaggio ed i tour operator: credito d’imposta per la digitalizzazione
In attuazione della linea progettuale “Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator”, prevista dalla Misura M1C3 – Investimento 4.2.2 del PNRR, le agenzie di viaggio e i tour operator – in possesso di codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 – possono richiedere, dal 7 novembre 2021 al 31 dicembre 2024, la concessione di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi sostenuti “per investimenti e attività di sviluppo digitale” fino all’importo massimo complessivo cumulato di € 25.000.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati ed è cedibile a terzi, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione anche a banche ed intermediari finanziari.
Anche in tal caso, come precisato dall’art. 4 D.L. n. 152/2021, trovano applicazione i limiti previsti dalla normativa europea sul regime c.d. “de minimis” e sugli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 152/2021, il Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, dovrà adottare un decreto contenente le regole attuative della misura.