Avvio per le imprese turistiche dell’incentivo FRI-Tur (Fondo rotativo imprese turistiche), la misura agevolativa promossa nell’ambito del PNRR dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia con la partecipazione di ABI e CDP 2 Febbraio 2023 – Posted in: News
avv. Augusto Vacca e avv. Silvia Sulli
2 febbraio 2023
Il Ministero del Turismo, con avviso pubblicato il 4 agosto 2022, aveva dettato le prime disposizioni applicative di una delle più interessanti misure attuative del PNRR dedicate al settore del turismo denominata “Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, prevista dall’art. 3 del D.L. n. 152 del 6 novembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (qui la nostra precedente news).
Con tale avviso erano stati definiti, fra l’altro, i soggetti beneficiari della misura, gli interventi e le spese ammissibili e gli incentivi concedibili, ma si era rinviato ad un successivo avviso la regolamentazione di dettaglio dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di incentivo.
Sempre al fine di dare attuazione a tale misura agevolativa, il Ministero del Turismo aveva stipulato con Cassa Depositi e Prestiti e l’Associazione Bancaria Italiana una apposita convenzione, pubblicata il 31.8.2022, finalizzata ad individuare delle regole uniformi per la concessione dei finanziamenti agevolati a valere sul Fondo Rotativo Imprese, dei complementari finanziamenti bancari, nonché delle connesse garanzie.
Finalmente, il 28 gennaio 2023 il Ministero del Turismo ha emanato l’ultimo attesissimo avviso, ribattezzando la misura con il nome di “FRI-Tur” e stabilendo che le domande di ammissione al beneficio potranno essere presentate dai soggetti interessati a partire dalle ore 12.00 del 1° marzo 2023, fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2023.
Già dal 30 gennaio 2023, invece, è possibile visionare e scaricare dal sito di Invitalia, cui il Ministero del Turismo ha affidato la gestione operativa della misura, la documentazione necessaria alla presentazione della domanda.
L’avviso del 28.1.2023 ha ribadito come l’incentivo FRI-Tur si pone l’obiettivo di migliorare i servizi di ospitalità e potenziare le strutture ricettive, in un’ottica di digitalizzazione e sostenibilità ambientale attraverso le seguenti due forme di incentivo, tra loro cumulabili:
- un contributo diretto alla spesa che potrà essere concesso sulla base degli importi ammissibili, tenuto conto delle percentuali massime sulla base della dimensione dell’impresa e della localizzazione dell’investimento fino a un massimo del 35% della spesa, in ossequio delle percentuali determinate all’art. 7, comma 2 del Decreto adottato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2021;
- un finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti ad un tasso nominale annuo pari allo 0,5%, con una durata compresa tra 4 e 15 anni, comprensiva di un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento. Al finanziamento agevolato deve essere necessariamente abbinato un finanziamento bancario a tasso di mercato di pari importo e durata, erogato da una banca finanziatrice che aderisce alla convenzione del 29 agosto 2022 firmata dal Ministero del Turismo, Associazione Bancaria Italiana e Cassa Depositi e Prestiti.
Per dare l’idea dell’importanza della misura per il comparto turistico, si evidenzia che la dotazione finanziaria è di 780 milioni di euro, più ulteriori 600 milioni di finanziamenti bancari che è previsto siano attivati per questa misura da parte delle banche finanziatrici aderenti alla convenzione.
Nelle intenzioni del Ministero, il 50% delle risorse sarà destinato agli interventi di riqualificazione energetica ed il 40% delle risorse stanziate per il contributo diretto alla spesa è destinato alle imprese con sede in una delle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Il recente avviso ha cura di precisare che l’agevolazione in commento non è cumulabile con gli altri incentivi previsti dagli articoli 1, 2 e 8, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nei termini previsti dal medesimo decreto-legge e, comunque, non sono cumulabili con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi e sono riconosciuti nel rispetto della vigente normativa sugli aiuti di Stato e delle deroghe previste per l’emergenza COVID-19 dalla Commissione europea.
In ogni caso, la somma del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e del contributo diretto alla spesa non potrà essere superiore al 100% del programma ammissibile. L’impresa richiedente dovrà perciò assicurare la copertura integrale del programma di investimento, inclusi i costi necessari ma non ammissibili e l’IVA complessiva, apportando ulteriori risorse finanziarie non agevolate.
Gli incentivi potranno essere richiesti per interventi di riqualificazione energetica, riqualificazione antisismica, eliminazione delle barriere architettoniche, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, installazione di manufatti leggeri, realizzazione di piscine termali (solo per gli stabilimenti termali), digitalizzazione, acquisto o rinnovo di arredi.
L’investimento ipotizzato dai soggetti interessati alla misura, invece, dovrà essere riferito ad una o più unità dell’impresa richiedente situate sul territorio nazionale e dovrà prevedere spese ammissibili, al netto dell’IVA, comprese tra 500.000 euro e 10 milioni di euro ed i conseguenti progetti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2025 ed essere conformi alla normativa ambientale nazionale ed europea.