Il nuovo CCNL per interpreti, attrici ed attori del comparto di produzione del cineaudiovisivo 11 Aprile 2024 – Posted in: ccnl, News

avv. Augusto Vacca, avv. Silvia Sulli e avv. Monica Vernillo

È stato sottoscritto a Roma, il 20 dicembre 2023, il primo contratto collettivo tra le associazioni datoriali (ANICA, APA e APE) ed i sindacati del comparto del cineaudiovisivo (SLC-CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL). Il testo è entrato in vigore dal 1 marzo 2024 ed avrà efficacia triennale fino al 28 febbraio 2027.

Numerose sono le aree d’intervento del CCNL, il quale affronta non solo problemi storici come le tipologie contrattuali, le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa ed i minimi retributivi, ma interviene anche su questioni di più recente risonanza, come la lotta alle discriminazioni, le molestie sul luogo di lavoro e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.

Con specifico riferimento alla tematica dei minimi retributivi, il CCNL (cfr. art. 2) individua tre gruppi in cui suddividere interpreti, attrici ed attori e, all’art. 6, ne stabilisce i compensi minimi come segue:

  • per il gruppo 1, formato dai protagonisti, viene definito un compenso minimo pari a € 1.100, lordi e omnicomprensivi, per ciascuna giornata di riprese;
  • per il gruppo 2, che ricomprende i comprimari, i personaggi fissi delle serie, i non protagonisti e i camei, il compenso minimo è pari a € 850, lordi e omnicomprensivi, per ciascuna giornata di riprese;
  • per il gruppo 3, in cui rientrano tutti i soggetti esclusi dai precedenti due gruppi, il compenso minimo è pari a € 650, lordi e omnicomprensivi, per ciascuna giornata di riprese.

Il CCNL lascia tuttavia aperta la possibilità che tali compensi minimi subiscano variazioni a ribasso nel caso in cui l’opera per cui l’artista è chiamato a prestare la propria attività rientri in una delle categorie sotto indicate:

  • opera di “lunga serialità”, ossia formata da più di otto episodi da 50 minuti cadauno;
  • opera di “lunghissima serialità”, ossia formata da più di quaranta episodi da 25 minuti ciascuno per stagione;
  • opera di regista debuttante, cortometraggio con budget inferiore a € 750.000, documentario o docufiction con budget inferiore a € 500.000 per ciascuna ora.

In ogni caso, indipendentemente dalla tipologia dell’opera ed anche al ricorrere delle ipotesi suddette di opere particolari, il compenso minimo di ciascun interprete, attrice o attore non potrà mai essere inferiore a € 325, lordi ed omnicomprensivi, per ciascuna giornata di riprese.

L’art. 5 del CCNL disciplina, invece, le modalità di svolgimento della prestazione prevedendo tra l’altro:

  1. un riposo minimo tra una giornata di riprese e la successiva pari almeno ad 11 ore, esclusi i tempi di trucco e vestizione che rientrano nell’orario giornaliero di lavoro;
  2. la partecipazione obbligatoria per gli attori appartenenti al gruppo 1 a giornate e/o eventi di promozione;
  3. l’obbligo per la produzione di sostenere le spese di viaggio ed alloggio per gli artisti.

L’art. 7, invece, introduce l’istituto della disponibilità, che si traduce nell’impegno dell’artista a restare a disposizione della produzione nel periodo intercorrente tra le varie giornate di riprese. In particolare, durante tale periodo, l’interprete potrà essere chiamato dalla produzione ad effettuare ulteriori riprese, nonché a mantenere le medesime caratteristiche fisiche richieste dalla produzione per l’interpretazione del ruolo a lui affidato. A fronte di tale impegno, l’interprete avrà diritto di vedersi riconosciuto dalla produzione un compenso forfettario pari al 20% del minimo contrattuale previsto dal CCNL in relazione al proprio gruppo di appartenenza per ogni settimana in cui ha garantito la disponibilità senza effettuare alcuna posa.

Va da sé che i livelli retributivi sopra illustrati rappresentano un valore minimo non derogabile a tutela dei lavoratori coinvolti, ma sono sempre suscettibili di integrazione al rialzo mediante libero accordo tra le parti contraenti.

Oltre a trattare tematiche “classiche” come quelle sinora accennate, il CCNL affronta questioni salite di recente all’attenzione dell’opinione pubblica.

In materia di cessione dei diritti d’autore e di intelligenza artificiale, pur rinviando ad un futuro apposito accordo integrativo del CCNL che, per quanto noto, non è stato ancora concluso, le parti stipulanti il CCNL hanno convenuto che i diritti inerenti all’utilizzo, alla registrazione ed alla riproduzione dell’immagine e della voce dell’interprete possano essere ceduti – salvo diverso accordo tra le parti – solo con riferimento al prodotto audiovisivo oggetto del contratto ed alla sua promozione. Ne consegue che, come esplicitato nel CCNL, sono da considerarsi illegittime in mancanza di consenso espresso dell’interprete le attività di estrapolazione e/o riproduzione della sua immagine e/o della sua voce finalizzata a “sviluppare o addestrare algoritmi di intelligenza artificiale (machine-learning)”.

Ed ancora, nell’art. 21 del CCNL si esplicita l’impegno di tutte le parti coinvolte a garantire il rispetto della parità di genere e delle persone LGBTQ+, con contestuale impegno espresso all’abolizione di comportamenti discriminatori negli ambienti di lavoro.

Il poco lasso di tempo intercorso dall’entrata in vigore del CCNL ha già permesso a coloro che, ai diversi livelli, operano nel settore di constatare come molte disposizioni lascino spazio ad interpretazioni potenzialmente controverse. Pertanto, seppure il CCNL costituisca un passo importante per una migliore, più equa e trasparente regolamentazione del comparto cineaudiovisivo, molti sembrano essere gli spunti di riflessione e miglioramento.

Comelli Vacca Studio Legale e Tributario e, in particolare, gli avvocati Augusto Vacca, Silvia Sulli e Monica Vernillo sono costantemente impegnati nell’approfondimento delle summenzionate tematiche che sono in stato di continua evoluzione.