La giurisdizione nelle controversie in materia di compravendita extra-UE 22 Novembre 2023 – Posted in: News

avv. Augusto Vacca, avv. Silvia Sulli e dott.ssa Monica Vernillo

Il Tribunale di Venezia, con la recente sentenza n. 1515/2023 del 6.9.2023, si è soffermata sulla sussistenza della giurisdizione italiana in materia commerciale nel caso in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell’Unione Europea.

La controversia che ha dato origine alla pronuncia era stata introdotta da una società di diritto italiano che aveva agito contro una sua ex controllata di diritto indiano per ottenere la condanna di quest’ultima al pagamento di un credito sorto a seguito di forniture di beni eseguite dalla controllante allorquando appartenevano al medesimo gruppo.

Il Tribunale ha accolto l’eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dalla società indiana, dichiarando inammissibili le domande attoree.

Per giungere a tale conclusione, il Tribunale di Venezia ha operato una attenta ricostruzione normativa che fornisce lo spunto per ripercorrere i principali criteri idonei a determinare quando possa ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano che si trovi di fronte un convenuto domiciliato al di fuori dell’Unione Europea.

In linea generale, l’ambito della giurisdizione del giudice italiano è definito dall’art. 3 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, recante la “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”, il quale, oltre ad affermare la sussistenza della giurisdizione italiana nel caso in cui il convenuto sia domiciliato o residente in Italia, definisce anche i criteri per determinare l’eventuale esistenza della giurisdizione italiana quando il convenuto risiede o è domiciliato al di fuori del territorio dello Stato.

In particolare, il comma 2 dell’art. 3 della Legge n. 218/1995 afferma che “La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile  e  commerciale  e  protocollo,  firmati  a  Bruxelles  il  27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive  modificazioni  in vigore per l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando  si  tratti  di  una  delle  materie  comprese  nel  campo  di applicazione  della  Convenzione”.

Il Tribunale di Venezia, conformandosi alla più recente giurisprudenza di legittimità in materia (tra cui è possibile citare: Cass. civ., Sez. Unite, Ord. n. 19571 del 10/07/2023 e Cass. civ., Sez. Unite, Ord. n. 32362 del 13/12/2018), ha interpretato la norma appena richiamata ritenendo che la stessa operi un c.d. “rinvio mobile” alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968.

Si è in presenza di un rinvio mobile, detto anche “dinamico”, quando un atto legislativo fa riferimento a una norma in vigore ma variabile, nella formulazione e portata precettiva, ratione temporis.

A differenza di quanto accade nel rinvio c.d. “statico”, in cui si fa riferimento esclusivamente alla disposizione espressamente richiamata così com’è, che diventa idealmente parte dell’atto rinviante nella formulazione in vigore al momento in cui viene operato il richiamo, nel rinvio dinamico si fa riferimento non alla disposizione richiamata in sé per sé ma alla sua fonte e, pertanto, il rinvio mobile è in grado di comprendere anche tutte le successive modificazioni a cui sarà sottoposta la norma oggetto di richiamo.

Per tale ragione, come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale di Venezia, il rinvio contenuto al comma 2 dell’art. 3 della Legge n. 218/1995 deve allo stato intendersi riferito al successivo Regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. “Regolamento Bruxelles I bis”), il quale, al relativo art. 68, afferma espressamente che “il presente regolamento sostituisce, tra gli Stati membri, le disposizioni della convenzione di Bruxelles del 1968”.

Esaminando, quindi, il dettato normativo dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 si evince che, qualora il convenuto non sia domiciliato nello Stato membro dell’Unione Europea nel quale viene citato in giudizio, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro in questione è disciplinata dalla legge del medesimo Stato, ossia, in Italia, dalla Legge n. 218/1995.

Ne discende che, quando la controversia abbia ad oggetto le materie del diritto civile e commerciale comprese nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 1215/2012, l’individuazione dell’ambito della giurisdizione del giudice italiano in presenza di un convenuto domiciliato al di fuori dell’Unione Europea deve seguire i criteri (o le cosiddette “competenze speciali”) definiti dall’art. 7 del Regolamento stesso.

Tale articolo specifica tra l’altro che, in materia contrattuale, un soggetto può essere convenuto davanti all’autorità giurisdizionale di uno Stato diverso da quello in cui è domiciliato nel caso in cui si tratti dello Stato in cui è ubicato il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Al riguardo, l’art. 7 distingue tra i contratti aventi ad oggetto la compravendita di beni e quelli avente ad oggetto la prestazione di servizi; nel primo caso, per luogo di esecuzione dell’obbligazione deve intendersi, ai fini dell’applicazione del predetto principio, il luogo “in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”; nel secondo caso, invece, deve intendersi il luogo “in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.

Il Tribunale di Venezia, quindi, ricostruiti nei termini che precedono i criteri per la determinazione della sussistenza della giurisdizione del giudice italiano e accertato che, nel caso in esame, il contratto dedotto in giudizio dalla società attrice italiana riguardava la compravendita di beni da consegnarsi in India, ha conseguentemente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice indiano.